Descrizione dell’attività:Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune dove il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (articolo 21 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e come ribadito dalla Circolare Regionale 10/02/2014, n. 3). Per ottenere l’autorizzazione è necessario non essere titolare di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno della Regione Lombardia, fatto salvo il caso di subingresso (Circolare Regione Lombardia 5 agosto 2013 n. 18).
Requisiti soggettivi: Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla
normativa antimafia. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario presentare anche SCIA e soddisfare i requisiti professionali.
Requisiti oggettivi: Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (articolo 26 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante permette ai titolari di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di vendere a domicilio del consumatore o nei locali che frequenta per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Carta di esercizio e attestazione:La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere la carta d'esercizio, un documento contenente tutte le informazioni sulle attività svolte e sui posteggi in concessione (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
La carta d'esercizio si compila esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web
http://www.muta.servizirl.it Le vidimazioni dei singoli titoli presenti nelle carte d'esercizio (sia quelle oggetto di conversione che per quelle nuove) verranno gestite informaticamente (Decreto del Direttore Generale 28/03/2012, n. 2613):
- direttamente dalle Associazioni di categoria, se l’operatore su aree pubbliche si è rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria carta d'esercizio;
- dai singoli Comuni in cui l’operatore svolge l’attività, se l’operatore su aree pubbliche ha compilato la propria carta d'esercizio.
Di conseguenza, l’operatore non dovrà più recarsi direttamente dai singoli Comuni per le operazioni di vidimazione.
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo così l’attestazione (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
La richiesta dell'attestazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web
http://www.muta.servizirl.it.
La compilazione dell'attestazione (da allegare alla carta d'esercizio) dovrà essere effettuata ogni anno esclusivamente dalle Associazioni di categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio.
Avvio dell'attività:Per l’avvio dell'attività è necessario presentare domanda tramite il portale
Impresainungiorno. Se si vendono/somministrano prodotti alimentari è necessario presentare SCIA obbligatoriamente prima dell’inizio dell’attività.
Subingresso/sospensione/cambiamento ragione sociale/cessazione:
Per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale, la cessazione dell'attività: SCIA attraverso il portale
Impresainungiorno Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività (articolo 25 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6). Pertanto una volta ricevuta la SCIA - Modello B il SUAP procederà con la reintestazione dell’autorizzazione e verificherà, oltre al possesso dei requisiti morali ed eventualmente di quelli professionali, anche l'effettivo trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa. Ciò comporta quindi che il subentrante eserciti effettivamente l’attività cedutagli in affitto e non una diversa, sia per prodotti che per settore merceologico: l’affitto d’azienda prevede infatti che il subentrante gestisca l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (Circolare Regionale 24/11/2014, n. 9).
TEMPI:Le domande di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La Pubblica Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione Competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
COSTI:
Non sono previsti oneri di istruttoria del Suap.
E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 sia per la domanda che per il rilascio dell'autorizzazione.
Per il commercio di
prodotti alimentari i diritti sanitari dell'ATS sono pari ad un importo di €
50,00.
Il versamento deve essere effettuato mediante:
1. bonifico bancario: intestato alla ATS Città Metropolitana
Cordinate IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162
causale Milano 1 Scia inzio attivita' per ....
2.conto corrente postale: n.41078205- ATS Della Città Metropolitaba di Milano Serv. Tesoreria ex Milano 1
causale Milano 1 Scia inzio attivita' per ....
pubblicata dal 16-12-2015
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