L’attività di commercio su aree pubbliche è
disciplinata dagli articoli dal 16 al 33 della
legge regionale del 2 febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
La vendita su aree pubbliche può essere svolta in posteggi dati in concessione o in forma itinerante.
pubblicata dal 24-12-2015
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