A partire dal 31 marzo 2015, in ottemperanza alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e al D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, decorre l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Con il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito
www.fatturepa.gov.it. sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
L'autenticità e l'integrità della fattura elettronica deve essere garantita mediante apposizione di firma elettronica qualificata dell'emittente.
La trasmissione delle fatture elettroniche potrà essere effettuata direttamente dal fornitore o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate.
In conformità alle disposizioni vigenti, questo Ente ha provveduto all’identificazione degli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, scaricabile in allegato, e a pubblicarli sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
www.indicepa.gov.it.
Ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica è contraddistinto da un Codice Univoco che deve essere obbligatoriamente indicato nel tracciato della fattura elettronica nella sezione Codice Destinatario: si raccomanda ai fornitori di utilizzare esclusivamente il CODICE UFFICIO comunicato dal Comune per le singole fatturazioni.
ULTERIORI DATI NECESSARI PER L'INOLTRO DELLA FATTURA ELETTRONICA
Oltre al CODICE UNIVOCO dell'ufficio IPA, la fattura deve riportare obbligatoriamente i dati previsti dall'art. 21 del DPR 633/1972 (numero progressivo, dati del cedente/prestatore) ed i seguenti elementi:
- Il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG), ove previsto dalla vigenti norme in tema di contratti pubblici / tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) per le fatture riferite a progetti di investimento pubblico (opere pubbliche o interventi di manutenzione straordinaria);
- Il NUMERO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura;
- Il NUMERO DELL'IMPEGNO DI SPESA registrato nel capitolo di bilancio.
La mancata indicazione dei codici non comporta il rifiuto della fattura, ma non consente al Comune di procedere al pagamento.
Per ogni approfondimento è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito
www.fatturapa.gov.it, nonché la circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle Finanze.
pubblicata dal 21-08-2017
visualizzazioni:54152