Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso possono essere così sintetizzate:
in caso di pagamento tardivo dei tributi locali (IMU TASI TARI) è possibile - tramite il ravvedimento - versare le sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle applicabili dall'Ente (30%) nella misura:
- dello 0,1% al giorno se il pagamento tardivo viene eseguito nel termine di 14 gg dalla scadenza;
- del 1,5 % se il pagamento tardivo viene eseguito nel termine di 30 gg dalla scadenza;
- del 1,67% se il pagamento tardivo viene eseguito oltre 30 gg dalla scadenza fino al 90° giorno (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
- del 3,75 % se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
Naturalmente, oltre al versamento dell'imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
La sanzione del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui l'Ente impositore intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito CONTESTUALMENTE alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
E' possibile effettuare il calcolo on line cliccando:
Calcolo Ravvedimento Tributi Localipubblicata dal 04-01-2016
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