L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative'' prevede i dati per i quali si può ricorrere all'autocertificazione:
a) data e il luogo di nascita;b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Che cosa NON si può autocertificare (art. 49 c. 1 D.P.R. 445/2000)
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
L'autocertificazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e non necessita dell'autentica della firma; puo' essere consegnata direttamente esibendo un documento d'identità, oppure puo' essere inviata allegando un documento d'identità.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
In allegato modello di autocertificazione.
Il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) consente al cittadino di produrre e stampare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, da utilizzare secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare è possibile produrre autocertificazioni, anche cumulative di due o più dei seguenti dati, relative a:
- nascita;
- stato civile;
- cittadinanza;
- famiglia anagrafica;
- residenza;
- esistenza in vita.
Il servizio è accessibile tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale del Servizi.
Per accedere
cliccare qui
Articolo aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni").
pubblicata dal 03-02-2016
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