Alla luce della normativa connessa alla Riforma del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono tenute a redigere e conservare agli atti il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Si allega modulo di richiesta di vidimazione dei libri sociali, che può essere presentata da tutte le Associazioni che svolgono attività di volontariato, in regola con la normativa inerente la Riforma del Terzo Settore.
Alla richiesta devono essere allegati un documenti di riconoscimento e lo Statuto dell’Associazione, oltre che naturalmente il registro stesso da vidimare.
Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente. Sulla copertina deve essere riportata la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro.
L’operazione è gratuita e la vidimazione dei registri avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
pubblicata dal 13-05-2021
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