NUOVI ADEMPIMENTI ATTIVITA’ CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE
Adempimenti attività centri massaggi di esclusivo benessere
Il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2018 dispone che, entro 6 mesi dalla data di entratainvigore del regolamento (15/01/2018), gli operatori del settore di cui sopra ottemperino a quanto disposto in materia di "REQUISITI IGIENICO-SANITARI E SICUREZZA" (Art. 1) e "DECORO URBANO" (Art. 2). Si ricorda che la L.R. n.3/2012, TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE, stabilisce all'art. 4 bis, comma 3 e comma 4 che: 3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea, nella SCIA deve essere altresìattestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l’attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In allegato il testo degli articoli sopra menzionati