Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 2016 il rilascio del certificato di agibilità è sostituito dalla presentazione di una SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La SCIA di agibilità va presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori per:
1) nuove costruzioni per attività economiche
2) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
3) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
La SCIA sostituisce la dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche approvata dalla Regione Lombardia con decreto n. 4221 del 24 aprile 2007.
Per attestare l´agibilità di tali edifici il proprietario o il titolare/legale rappresentante dell´impresa deve sottoscrivere l´istanza mentre il Direttore lavori attesta la conformità agli sturmenti urbanistici e al regolamento edilizio e la sussistenza delle condizioni di sicurezza/igiene/salubrità degli edifici e degli impianti installati.
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante e del direttore lavori.
La domanda e la documentazione allegata può essere presentata in formato digitale.
TEMPI:
Con la presentazione della segnalazione certificata l´agibilità si intende immediatamente attestata.
COSTI:
Diritti di Segreteria € 50,00
pubblicata dal 30-12-2015
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