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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)


L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi  in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:
  • garantire la tutela dell’ambiente
  • ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici
determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
  • autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99) 
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) 
  • autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
  • comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articolo 215  e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
  • comunicazione preventiva di cui all'artico 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di  vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’A.U.A. gli impianti e le attività elencati nella Circolare di Regione Lombardia del 05.08.2013 n. 19.

Sono inoltre esclusi, ai sensi della D.G.R. 16 maggio 2014 n. X/1840:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poichè afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento/messa in sicurezza.
L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di scadenza.

La D.G.R. 14/07/2015 n. 10/3827 raccoglie in un unico atto le modalità di determinazione e versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti concernenti l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per agevolare la determinazione degli importi, Regione Lombardia ha predisposto un foglio di calcolo oneri.

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve essere presentata tramite il portale Impresainungiorno.

pubblicata dal 30-12-2015
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aua
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