L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle madri, residenti, cittadine
italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di
soggiorno, che non beneficiano di alcun trattamento economico per la
maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori
di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento
economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal
caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Il beneficio viene
anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo
purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento
dell’adozione o dell’affidamento. In alcuni casi particolari l’assegno
può essere richiesto da persona diversa dalla madre.
Per ottenere
l’assegno di maternità il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare
di appartenenza della madre al momento della domanda non deve superare
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla
data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia
adottiva o affidataria). Tale valore ISE e l’importo dell’assegno sono
rivalutati annualmente.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS.
pubblicata dal 16-12-2015
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