Descrizione dell'attività :Sono medie strutture di vendita gli esercizi che:
· hanno una superficie di vendita compresa fra i 151 m2 e i 1500 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
· hanno una superficie di vendita compresa fra i 250 m2 e i 2500 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita.
È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra.
L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (ad esempio mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie non superiore a 2.500 m2 e nella misura di 1/4 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie superiore a 2.500 m2.
Requisiti per l'esercizio dell'attività : Per svolgere l’attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP sulla base degli atti di programmazione territoriale e sulla base delle disposizioni regionali (articolo 8 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Se l’esercizio presenta una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita, per valutare la domanda di autorizzazione, la superficie di vendita si considera incrementata del 50% della superficie lorda di pavimentazione che eccede dal rapporto tra superficie lorda e superficie di vendita.
È necessario presentare istanza anche per trasferire l'attività , ampliare la superficie ed estendere il settore merceologico (fino ai limiti consentiti dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
L'istanza deve essere presentata tramite il portale
Impresainungiorno Requisiti soggettiviPer svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa
antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali
Requisiti oggettiviI locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività , per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se ci sono altri soggetti, oltre al richiedente, tenuti alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi morali, l'autocertificazione dei requisiti morali di altri soggetti (Allegato A) deve essere allegata alla documentazione.
Se si vendono prodotti alimentari e si avvia l'attività la SCIA per la notifica igienico sanitaria e l'autocertificazione dei requisiti professionali (Allegato B) devono essere allegati alla documentazione.
Quando richiesta, la SCIA per la notifica igienico sanitaria può essere consegnata anche dopo la presentazione di suddetta domanda di autorizzazione. In ogni caso deve obbligatoriamente essere presentata prima di iniziare l'attività .
Per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale, la cessazione dell'attività deve essere presentata SCIA tramite il portale
ImpresainungiornoTEMPI:Le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La Pubblica Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione Competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
COSTI:Non sono previsti oneri di istruttoria del Suap.
E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 sia per la domanda che per il rilascio dell'autorizzazione.
Per il commercio di
prodotti alimentari i diritti sanitari dell'ATS sono pari ad un importo di €
50,00 Il versamento deve essere effettuato mediante:
1. bonifico bancario: intestato alla ATS Città Metropolitana
Cordinate IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162
causale Milano 1 Scia inzio attivita' per ....
2.conto corrente postale: n.41078205- ATS Della Città Metropolitaba di Milano Serv. Tesoreria ex Milano 1
causale Milano 1 Scia inzio attivita' per ....
pubblicata dal 11-12-2015
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