OBBLIGO DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER I PRIVATI
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “legge 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli del D.P.R. 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :
Art.2
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Il cittadino pertanto non deve più chiedere certificati nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (quali ad esempio banche, assicurazioni, notai, ecc.) i quali - per contro - hanno l’obbligo di ricevere le autocertificazioni presentate dagli interessati.
Il privato che riceverà le autocertificazioni potrà rivolgersi, formulando una richiesta corredata dal consenso del dichiarante, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici all’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la quale è tenuta a fornire conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Si ricorda che attraverso l'area riservata di ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) è possibile consultare i propri dati anagrafici.
Il sistema consente inoltre al cittadino di produrre e stampare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione , da utilizzare secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare è possibile produrre autocertificazioni, anche cumulative di due o più dei seguenti dati, relative a: