Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” (a seguire “Codice”).
I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine agricole
eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione.
Le funzioni autorizzative alla circolazione dei veicoli e trasporti sopra menzionati, relativamente alla
rete stradale regionale, esclusa la rete autostradale e stradale nazionale definita con D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 461 e successivi aggiornamenti, sono delegate dalla normativa regionale alla Città
Metropolitana di Milano e alle Province.
Linee Guida hanno pertanto finalità di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sulla rete stradale regionale, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, dei mezzi d’opera, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, nonchè per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di rilascio, in attuazione dell’art. 42 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “
Disciplina del settore dei trasporti” e successive modifiche ed integrazioni, del
Codice e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (a seguire “Regolamento”).
Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione.
E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Codice.
E’ considerato trasporto in condizione di eccezionalità:
Ø il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del Codice;
Ø il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del Codice, di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi coils;
Ø il trasporto effettuato con veicoli:
- il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo;
- il cui carico indivisibile sporge posteriormente per meno di 3/10 sulla lunghezza del veicolo ma che supera il limite di sagoma laterale;
- il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- destinati al trasporto di mezzi eccedenti le sagome limite;
- destinati al trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato oltre i limiti di sagoma o massa;
- costituenti mezzi d’opera quando eccedono i limiti di massa;
- con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, balle o rotoli di paglia, macchine operatrici o agricole.
Mezzi d’opera I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lettera n del Codice) comprendono i veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia e stradale, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.
Macchine operatrici Sono macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a ruote o cingoli,
destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; le stesse si distinguono in: macchine operatrici per l’edilizia e stradali, ripristino traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate macchine operatrici eccezionali.
Macchine agricole Sono macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) le macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego agricolo e forestale che possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli nonché di addetti alle lavorazioni e attrezzature agricole utili a tali attività. L’art. 104 del Codice ne definisce le sagome e masse limite.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all’art. 104 del Codice sono considerate macchine agricole eccezionalI.
I trasporti e i veicoli eccezionali, i mezzi d’opera (fatto salvo quanto specificato dal Codice, in particolare dall’art. 226), le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggetti a specifiche autorizzazioni (artt. 10, 104 e 114 del Codice).
L’istanza di autorizzazione alla circolazione è presentata:
- alla Città Metropolitana di Milano e alle Province per autorizzazioni relative a strade regionali, provinciali e comunali nel territorio di Regione Lombardia;
- al compartimento ANAS territorialmente competente per le autorizzazioni relative a strade statali;
- ai concessionari per le autorizzazioni relative alle autostrade;
- al Comando Militare di Zona per le autorizzazioni relative a strade militari.
In base all’art. 13 del Regolamento
i tipi di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all’art. 10 del Codice sono i seguenti:
Autorizzazione singola: valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio su un unico itinerario individuato da origine e destinazione e composto da tratte stradali specificamente autorizzate;
Autorizzazione multipla: valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla
data di rilascio sull’itinerario o area specificatamente indicati; l’autorizzazione multipla è rilasciata a
condizione che, in ciascun viaggio, rimanga invariato l’itinerario e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto dall’art. 13, comma 7, del Regolamento;
Autorizzazione periodica: valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio sull’itinerario o area specificatamente indicati; è rilasciata quando ricorrono
congiuntamente le condizioni previste all’art. 13 comma 2 del Regolamento (vedasi anche Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione (art. 17 comma 5 del Regolamento).
E’ facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza alla circolazione.
Come specificato nella Direttiva MIT 293/2017, deve essere attentamente valutato il rilascio di autorizzazioni periodiche nel caso ricorrano particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele anche in relazione alla necessità o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di salvaguardia delle infrastrutture.
Ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, ogni Ente proprietario delle strade redige e pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia o gli elenchi strade della rete viaria di competenza, percorribile dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dai mezzi d’opera, dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, in conformità con quanto stabilito nelle presenti Linee Guida (punto 7) e contenenti altresì tutte le limitazioni (sagoma, massa, carico per asse) e vincoli puntuali per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.
Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente proprietario della documentazione richiamata al capoverso precedente, la stessa sostituirà il nulla osta o il parere da richiedersi da parte dell’Ente autorizzante,
qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie/elenchi strade pubblicati. Pertanto la pubblicazione delle cartografie/elenchi strade non sostituisce l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta/parere qualora sussistano tutte le condizioni disciplinate all’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012.
LE VIE DEL NOSTRO TERRITORIO PERCORRIBILI - EVIDENZIATE NELLA CARTINA ALLEGATA - SONO LE SEGUENTI:
VIA FORLI' fino a confine con il territorio di San Giorgio su Legnano
Nel tratto indicato non sono presenti manufatti, ponti o sottopassi che possano rendenre e/o impedire il transito.
pubblicata dal 21-02-2019 al 31-10-2022
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