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Statuto

Statuto comunale (dall' art.55 all' art.88)
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ART. 55 FUNZIONI

    55.1 Il Difensore Civico interviene presso gli organi ed uffici del Comune con il compito di garantire dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
    55.2 Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto od il regolamento.
    55.3 Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e deve rispondere agli interessati entro i termini fissati nel regolamento.
    55.4 Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve garantire almeno una presenza settimanale per ricevere il pubblico.
    55.5 Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nelle ipotesi previste dall’art.127 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
ART. 56 FACOLTA’ E PREROGATIVE

    56.1 L'ufficio dei Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente alle risorse necessarie allo svolgimento del suo incarico.
    56.2 Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
    56.3 Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
    56.4 Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi. riscontrati.
    56.5 Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
ART. 57 RELAZIONE ANNUALE

    57.1 Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
    57.2 Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
    57.3 La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e presentata e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
    57.4 Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel primo Consiglio Comunale utile.
ART. 58 INDENNITA' DI FUNZIONE

    58.1 Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI
ART. 59 PRINCIPI GENERALI

    59.1 L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
        legalità;
        imparzialità;
        buon andamento;
        organizzazione dei lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
ART. 60 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

    60.1 Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi o, ove nominato, al Direttore Generale.
    60.2 Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
    60.3 I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
    60.4 Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 61 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    61.1 Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, il Direttore, ove nominato, e gli organi amministrativi.
    61.2 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, ove nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
    61.3 L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
    61.4 Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 62 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

    62.1 I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
    62.2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, ove nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
    62.3 Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
    62.4 L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore, ove nominato, e dagli organi collegiali.
    62.5 Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
    62.6 Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
ART. 63 DIRETTORE GENERALE

    63.1 Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
    63.2 In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
    63.3 Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta Comunale.
ART. 64 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

    64.1 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartisce il Sindaco.
    64.2 Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili del servizio.
    64.3 La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
ART. 65 FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

    65.1 Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
    65.2 Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
        predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmiorganizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
        organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
        verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e dei personale ad essi preposto;
        promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive ìi regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
        autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i premessi dei responsabili dei servizi;
        emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza dei Sindaco o dei responsabili dei servizi;
        gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
        riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
        promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
        promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
ART. 66 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    66.1 I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e rispondono, anche civilmente e penalmente, delle funzioni loro assegnate.
    66.2 I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
    66.3 Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
ART. 67 FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    67.1 I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
    67.2 Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
        presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi,procedimenti e propongono alla Giunta la designazione di altri membri;
        rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
        emettono le comunicazioní, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
        provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
        pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
        emettono le ordinanze ingiunzione di pagamento di sanzionì amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
        pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui agli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
        promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
        provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
        forniscono al Direttore, ove nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
        autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i riposi compensativi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore, ove nominato, e dal Sindaco;
        concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
        rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
    67.3 I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
    67.4 Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
ART. 68 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

    68.1 La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
    68.2 La Giunta Comunale nel caso di vacanza dei posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
    68.3 I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 69 COLLABORAZIONI ESTERNE

    69.1 Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
    69.2 Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
CAPO III
IL SEGRETARIO GENERALE
ART. 70 STATO GIURIDICO

    70.1 Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
    70.2 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Generale.
    70.3 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
    70.4 Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi dei Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
ART. 71 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

    71.1 Il Segretario generale partecipa alle riunioni di Consiglio Comunale e di Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
    71.2 Il Segretario Generale può partecipare a Commissioni dì studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
    71.3 Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni dei Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
    71.4 Il Segretario generale roga i contratti dei Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.
ART. 72 VICE SEGRETARIO

    72.1 La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale da individuare tra uno dei funzionari apicali dell'Ente.
    72.2 Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
CAPO IV
RESPONSABILITA'
ART. 73 RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

    73.1 Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
    73.2 Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore generale, ove nominato, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
    73.3 Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore generale, ove nominato, o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura dei Sindaco.
ART. 74 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

    74.1 Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
    74.2 Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
    74.3 La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.
    74.4 Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri dei collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 75 RESPONSABILITA' DEGLI AGENTI CONTABILI

    75.1 Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 76 ORDINAMENTO

    76.1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
    76.2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
    76.3 Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
    76.4 Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione dei Patrimonio.
    76.5 I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto o in gestione con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27.07.1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 77 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

    77.1 Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
    77.2 I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
    77.3 Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime, regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.
    77.4 Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 78 BILANCIO COMUNALE

    78.1 L'Ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
    78.2 La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
    78.3 Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
    78.4 Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
ART. 79 RENDICONTO DELLA GESTIONE

    79.1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto dei bilancio, il conto economico ed il conto dei patrimonio.
    79.2 Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
    79.3 La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei Collegio dei Revisori.
ART. 80 ATTIVITA’ CONTRATTUALE

    80.1 Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
    80.2 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile dei servizio, ovvero da deliberazione dei Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
    80.3 La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 81 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

    81.1 Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
    81.2 L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
    81.3 L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Il Collegio dei Revisori partecipa alle sedute del Consiglio Comunale quando viene presentato il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione ed ogni qualvolta l’Amministrazione lo ritenga opportuno.
    81.4 Nella relazione di cui al precedente comma, l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
    81.5 L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
    81.6 L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.
    81.7 All’organo di revisione posso essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 82 TESORERIA

    82.1 II servizio di tesoreria è affidato ad un'azienda di credito, mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità.
    82.2 La durata del contratto di tesoreria può essere determinata da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni.
    82.3 I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
ART. 83 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

    83.1 Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
    83.2 La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
        la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
        la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
        il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
        l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA
ART. 84 REGOLAMENTI

    84.1 I Regolamenti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:
        non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
        la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
        non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
        non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
ART. 85 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

    85.1 I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
    85.2 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della delibera approvativa, in conformità all'art.124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 86 ENTRATA IN VIGORE

    86.1 Il presente Statuto entra in vigore decorsi i seguenti termini:
        pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni e invio all'Organo Regionale di Controllo per il relativo controllo di legittimità;
        a seguito di controllo con esito positivo, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e seconda pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni;
        entrata in vigore, allo scadere dei trentesimo giorno della seconda affissione all'albo pretorio.
ART. 87 MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE

    87.1 Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
    87.2 Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
    87.3 La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di adozione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ART. 88 NORME TRANSITORIE

    88.1 Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri Regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberati entro diciotto mesi dalla medesima data.
    88.2 Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ove la legge non preveda termini diversi.


pubblicata dal 10-01-2016
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